"L'architettura è spazio concreto, cosa positiva che si costituisce con la città dove fatti privati e fatti collettivi partecipano alla trasformazione della natura con l'azione della ragione e della memoria".
Gae Aulenti
"L'architettura è spazio concreto, cosa positiva che si costituisce con la città dove fatti privati e fatti collettivi partecipano alla trasformazione della natura con l'azione della ragione e della memoria".
Gae Aulenti
COS'E'?
L'attestato di certificazione energetica, redatto da un tecnico certificatore , è un documento costituito da 4 pagine che raccoglie i dati dell'immobile e ne riporta il consumo energetico definendo l'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE ovvero l'energia totale utilizzata dall'edificio per m2 anno di volume climatizzato (misurata in KWh/m2 anno).
Più basso è l'indice di prestazione energetica più alta è la classe energetica dell'edificio.
Chi acquista o affitta deve poter valutare anche le caratteristiche energetiche fra i criteri di scelta dell'immobile.
Tale certificazione ha una validità massima di 10 anni e va aggiornata nel caso di interventi che modifichino le prestazioni energetiche dell'edificio.
QUANDO SERVE?
Da marzo 2011 l'ACE è divenuto obbligatorio per legge in tutti gli atti di compravendita nonché nei contratti di locazione di immobili.
Dal 1° gennaio 2012 decorre l'obbligo, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari, riportare negli annunci commerciali di vendita l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Con il Decreto Ministeriale 22/11/2012, che modifica il DM 26 giugno 2009 in materia di certificazione energetica degli edifici, i proprietari non potranno più autodichiarare la classe energetica G (la più bassa) al momento del trasferimento dell'immobile.
Recentemente con l'entrata in vigore del DL 63/2013 a partire dal 6 giugno 2013 l'Attestato di Certificazione Energetica ACE cambia denominazione in Attestato di Prestazione Energetica, APE, ma bisognerà attendere le riedizione delle "Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e l'aggiornamento delle metodologie di calcolo contenuto in nuove norme UNI e CTI perchè l'APE diventi effettivamente operativo. Si continuerà nel frattempo a certificare in conformità alle Linee Guida in vigore ed usando i criteri di calcolo delle norme UNI/TS 11300.
Con il nuovo comma 3bis dell’art. 6 del Dlgs 192/2005, come modificato dal DL 63/2013 convertito nella Legge 90/2013 : “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DOTAZIONE DELL'APE:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
b) i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui del processo produttivo
c) i fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
d) gli edifici quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (riguardo a porzioni eventualmente adibite ad uffici è richiesto APE purchè queste siano “scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica)
e) gli edifici in cui non è necessario garantire un comfort abitativo (ad esempio edifici destinati a ricovero di beni materiali o di animali come garages, depositi, cantine o come centrali termiche, locali contatori, legnaie, stalle)
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
g) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
h) i fabbricati “al grezzo” (immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio e immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici)
i) gli edifici "marginali" ossia gli edifici che non comportano un consumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali (ad esempio i portici)
l) gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili in nessun modo e che, come tali, non comportino un consumo energetico (fabbricati in disuso, dichiarati inagibili o o con impianti dismessi o senza impianti)
m) i manufatti (ad esempio: una piscina, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.)
Al posto della nullità dell'atto di cui alla L. 90/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico con il DECRETO DEL FARE 2 in discussione propone una multa di 250 euro per le locazioni e di 500 euro per le compravendite effettuate senza allegare al contratto l’attestato di prestazione energetica. Per gli atti di trasferimento a titolo gratuito resta in vigore l’inserimento dell’apposita clausola di presa visione prevista dal D.lgs. 192/2005.
PER CERTIFICARE IL TUO IMMOBILE NEL COMUNE DI ROMA E PROVINCIA
I documenti di cui abbiamo bisogno:
Sei un privato?
Come funziona:
Sei un'agenzia immobiliare? Uno studio notarile? Un commercialista? Un Avvocato?
Cosa ti offriamo:
Se siete intenzionati ad intraprendere un rapporto fiduciario e scegliere noi come tecnici certificatori siamo pronti a garantirvi: professionalità, esperienza e rapidità nella redazione e riconsegna APE nel territorio di Roma e provincia.
Offriamo tariffe concorrenziali personalizzate per una certificazione energetica di qualità, eseguendo sempre sopralluoghi negli immobili per il rilievo dei dati necessari, utilizzando software certificati dal comitato termotecnico italiano e conformi alle norme UNI TS 11300 ed effettuando il deposito del certificato presso l’ufficio competente della Regione Lazio ai sensi dell’art. 9 del decreto 26 giugno 2009.
Contattaci per un preventivo personalizzato.